Il Consiglio nazionale forense chiarisce quando il compenso diventa illecito e quali tutele restano al cliente
Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 230/2025, ha tracciato un confine netto sul tema dei compensi professionali degli avvocati. Chiedere al cliente somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, in assenza di un accordo scritto, autonomo e specifico, costituisce illecito disciplinare. La decisione richiama direttamente i doveri di probità, correttezza, dignità e lealtà previsti dagli articoli 9, 11, comma 2, e 29, comma 4 del Codice deontologico forense. Il caso affrontato non riguarda una semplice contestazione economica, ma un comportamento ritenuto incompatibile con il ruolo dell’avvocato e con il rapporto fiduciario che lega il professionista al cliente.
L’intervento del CNF arriva in un contesto già segnato da numerosi contenziosi su parcelle considerate eccessive o inattese. La pronuncia del 2025 assume rilievo perché ribadisce un principio già affermato in passato, ma lo applica a una vicenda di particolare impatto economico, chiarendo quali limiti non possono essere superati, anche in presenza di attività complesse o di risultati risarcitori rilevanti.
Il caso deciso dal CNF e i limiti alla richiesta di compensi ulteriori
La vicenda riguarda un avvocato che aveva assistito la vittima di un sinistro stradale e i suoi familiari, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale. Al termine dell’attività, conclusa con un risarcimento complessivo di 1.250.000 euro, il professionista aveva richiesto ai clienti una parcella di circa 250.000 euro, nonostante la compagnia assicuratrice avesse già versato 93.000 euro a titolo di spese legali, in forza di un accordo transattivo.
Secondo il CNF, la richiesta presentava una manifesta sproporzione rispetto all’attività svolta. Ma non solo. Il procedimento disciplinare ha accertato anche un ulteriore illecito: l’avvocato aveva compiuto attività professionale, tramite la sottoscrizione della quietanza, durante un periodo di sospensione dall’esercizio della professione. Un elemento che ha aggravato la valutazione complessiva del comportamento.

Il caso deciso dal CNF e i limiti alla richiesta di compensi ulteriori – assodonna.it
A propria difesa, il professionista aveva articolato nove motivi, sostenendo che l’importo richiesto fosse giustificato dalla complessità delle questioni giuridiche affrontate e dal fatto di aver assistito non solo la vittima, ma anche i congiunti, con compensi distinti per ciascuna posizione. Aveva inoltre contestato il carattere vincolante della liquidazione effettuata dall’assicurazione, richiamando il principio della libera pattuizione del compenso nel rapporto tra avvocato e cliente.
Il CNF ha respinto integralmente queste argomentazioni. Richiamando un proprio precedente del 30 dicembre 2016, n. 386, ha ribadito che, in tema di transazione stragiudiziale, integra illecito disciplinare la richiesta di un compenso ulteriore senza uno specifico accordo scritto, quando l’avvocato abbia già percepito direttamente dalla compagnia assicuratrice quanto previsto per l’attività svolta.
Nel caso concreto, l’accordo tra il legale e gli assistiti si limitava a un generico rinvio al D.M. n. 55/2014, senza alcuna determinazione puntuale del compenso. Al contrario, l’accordo transattivo con l’assicurazione prevedeva espressamente che i 93.000 euro coprissero l’intera attività professionale resa in favore della vittima e dei familiari. Secondo il Collegio, i clienti avevano accettato la transazione confidando che tale somma fosse definitiva. Questo elemento attribuisce all’accordo transattivo una efficacia preclusiva, idonea a escludere qualsiasi ulteriore pretesa economica.
La sanzione finale, inizialmente pari a un anno e otto mesi di sospensione, è stata ridotta a un anno, ma il principio affermato resta fermo.
Preventivo scritto, nullità dell’accordo verbale e diritti del cliente
La decisione del CNF si inserisce in un quadro normativo chiaro, ma spesso ignorato nella pratica. L’avvocato è tenuto a rispettare alcune regole fondamentali nel momento in cui presenta il conto al cliente. Tra queste, il divieto del patto di quota lite, cioè l’accordo che prevede una parcella calcolata come percentuale del risultato finale. Una pattuizione di questo tipo è ammessa solo se la percentuale è riferita al valore della pretesa iniziale, e non all’importo liquidato dal giudice o ottenuto in transazione.
Un altro obbligo centrale riguarda il preventivo scritto. Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista deve fornire al cliente un documento che indichi il compenso o i criteri per determinarlo. La legge stabilisce che l’accordo sul compenso è nullo se non è redatto in forma scritta. Questo non significa che esista un modello rigido: il preventivo può essere cartaceo o digitale. Sono ritenuti validi, ad esempio, quelli inviati tramite e-mail o PEC e, secondo parte della dottrina, anche mediante SMS o applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29432 del 2023, ha però precisato un punto decisivo. Non basta dimostrare l’invio del preventivo. È necessario provare anche la accettazione da parte del cliente, che può avvenire in forma espressa, con una risposta scritta, una mail di conferma o un messaggio di riscontro. Senza questa accettazione, l’accordo non può dirsi perfezionato.
La nullità dell’accordo verbale non comporta automaticamente che il cliente sia esonerato dal pagamento. L’attività professionale, infatti, è stata svolta e il cliente ne ha tratto beneficio. In assenza di un accordo valido, però, il compenso non può essere determinato unilateralmente dall’avvocato. Spetta al giudice procedere alla liquidazione, applicando i parametri di legge e valutando la congruità rispetto al lavoro effettivamente svolto.
Questo equilibrio tra tutela del professionista e protezione del cliente è il punto su cui insiste la giurisprudenza più recente. E, come mostra la sentenza del CNF del 2025, la mancanza di chiarezza scritta non è più considerata una semplice irregolarità, ma un comportamento idoneo a incidere sulla responsabilità disciplinare dell’avvocato.








