Alla luce di questo orientamento, la corte d’appello dovrà riesaminare il caso considerando esclusivamente gli elementi oggettivi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 33316/2025, ha fornito importanti chiarimenti sul diritto all’assegno sociale Inps, in particolare riguardo alla rinuncia al mantenimento da parte dell’ex coniuge.
Questa sentenza rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza, rafforzando la tutela del minimo vitale garantito dalla legge e ribadendo i limiti della cosiddetta “sussidiarietà” tra obblighi familiari e assistenza pubblica.
L’assegno sociale Inps e il rifiuto del mantenimento: il caso esaminato
La vicenda nasce da un contenzioso tra un cittadino e l’INPS, con iniziale rigetto della domanda di assegno sociale da parte dell’ente previdenziale. Il richiedente, dopo la separazione consensuale in cui lui e l’ex moglie avevano reciprocamente rinunciato all’assegno di mantenimento, aveva presentato domanda di assegno sociale soltanto due mesi dopo l’omologazione della separazione avvenuta anni prima.
Il giudice di primo grado e la corte d’appello avevano confermato il diniego, sostenendo che il richiedente non dimostrasse un effettivo stato di bisogno economico e che, prima di gravare sulla collettività, avrebbe dovuto rivolgersi al coniuge per il mantenimento. Tra gli elementi valutati vi erano:

Le novità da conoscere – assodonna.it
- la dichiarazione di indipendenza economica di entrambi i coniugi al momento della separazione;
- il fatto che il richiedente avesse svolto attività lavorativa, anche nel settore artistico e culturale, con partecipazioni a iniziative definite “proficue”;
- l’ex coniuge percepisse pensione e assegni familiari, mentre i figli fossero maggiorenni e autosufficienti.
La pronuncia della Cassazione e la conferma del diritto all’assegno sociale
Il ricorso in Cassazione ha ribaltato l’orientamento precedente. La Suprema Corte ha sottolineato che l’assegno sociale è un diritto assistenziale fondamentale, disciplinato dalla legge n. 335/1995, che richiede soltanto due condizioni: il requisito anagrafico e la soglia reddituale. Non esiste alcun obbligo di richiedere preventivamente il mantenimento al coniuge o ad altri familiari, né la rinuncia a tale mantenimento può essere motivo per escludere l’erogazione dell’assegno sociale.
La Corte ha inoltre precisato che:
- lo stato di bisogno deve essere valutato in modo oggettivo, basandosi sull’assenza o insufficienza di redditi reali e non su potenziali guadagni o presunte capacità economiche;
- non è necessario che lo stato di bisogno sia “incolpevole”: anche chi si trova in difficoltà economica a causa di proprie scelte o responsabilità può accedere all’assegno, purché sussistano i requisiti di legge;
- la presenza di un’attività artistica o culturale non costituisce di per sé prova di redditi sufficienti a escludere il diritto all’assegno;
- l’assegno sociale può essere negato solo in presenza di un’accertata frode, cioè di un piano deliberato per ottenere indebitamente la prestazione.
In questo modo, la Cassazione ha ribadito che la tutela del minimo vitale ha una priorità costituzionale, come sancito dall’articolo 38 della Costituzione, e che l’assistenza pubblica non può essere subordinata a valutazioni soggettive sulla volontà o meno di chiedere il mantenimento familiare.
Implicazioni pratiche e giuridiche della sentenza
Questa sentenza rappresenta un contributo fondamentale per la definizione dei confini tra la solidarietà familiare e quella collettiva. La decisione rafforza la funzione assistenziale dell’assegno sociale, disinnescando interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare l’accesso a questa forma di sostegno indispensabile per molti anziani in difficoltà economica.
Inoltre, si chiarisce che il sistema di sicurezza sociale italiano non può subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali a vincoli non previsti dalla legge, come ad esempio la rinuncia al mantenimento, né a valutazioni discrezionali basate su attività lavorative di natura non comprovata dal reddito effettivo.








