| Le collaborazioni occasionali |
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| mercoledì 18 febbraio 2009 | |
Le collaborazioni occasionali oggi sono sia di interesse dei giovani, che spesso si trovano ad accettare rapporti di collaborazione occasionale più che contratti a progetto o contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma sono anche di interesse delle imprese che frequentemente le utilizzano per attività temporanee. Vediamone quindi i dettagli e chiariamoci alcuni dubbi.
Collaborazioni occasionali. Secondo l'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, si definiscono "occasionali" le collaborazioni di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 Euro. Esse "...vengono definite mediante il riferimento ad un parametro temporale e ad un parametro economico... entrambi i parametri si riferiscono a rapporti intercorsi con lo stesso committente...". (www.assistal.it/pub/info/lav/doc/nota_lav_progetto.pdf)
Per essere tali, le collaborazioni occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche: § sporadiche ed episodiche: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente. § non organizzate: la mancanza di una organizzazione, minima, "sostiene" l'esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione; § non professionali: l'attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività professionale; § a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori a € 5000 - cinquemila lordi) Riguardo a quest'ultimo requisito bisognerà effettuare qualche precisazione. Va subito chiarito, infatti, che il limite temporale si riferisce non all'insieme delle collaborazioni prestate nel corso dell'anno solare, ma a quelle effettuate per lo stesso committente. Ciò che effettivamente viene stabilito, dunque, è il totale dei compensi ricevuti, il quale, complessivamente, (percepito cioè dal collaboratore occasionale in riferimento al rapporto instaurato con lo stesso committente) non deve essere superiore alla soglia indicata dal legislatore. In sintesi è possibile prestare una pluralità di collaborazioni occasionali nel corso dell'anno, per molteplici committenti, a condizione che:
1) quelle prestate per lo stesso committente nel corso
dell'anno solare abbiano una durata inferiore a giorni 30 (trenta); 3) i compensi percepiti nel corso dell'anno solare non superino la soglia di € 5000 (cinquemila). La collaborazione occasionale può essere prestata anche in assenza di un contratto redatto in forma scritta. Tuttavia, è sempre meglio stipulare un accordo scritto siglato da entrambe le parti (artt. 1321 e ss. c.c.). Sfortunatamente può anche capitare che al termine dell'attività prestata il committente si rifiuti di adempiere al pagamento del compenso pattuito, riconoscendo una difformità nella prestazione resa. In tali circostanze è quanto meno opportuno disporre di qualsiasi fonte di prova tale da poter dimostrare l'esistenza di un accordo tra prestatore e committente. Gli elementi utili possono essere così sintetizzati:
foro competente in caso di controversie tra le parti Il documento redatto dovrà essere successivamente datato e firmato da entrambe le parti.
Come già accennato la
prestazione occasionale è un tipo di collaborazione che si caratterizza, oltre
che per i limiti di tempo e compenso, anche per l'assenza della subordinazione
e per la finalità, consistente nel porre in essere lavori saltuari. Infatti bisogna
distinguere il lavoro prettamente occasionale dalla fattispecie di rapporto
di collaborazione occasionale introdotta con l'articolo 61 del Decreto
attuativo della Legge n. 30/2003. La
principale differenza sta nella presenza
o meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale
distinzione e' assai importante ai fini dell'assoggettamento o meno agli oneri
previdenziali INPS.
Per quanto riguarda la determinazione del compenso è opportuno tenere presente la disposizione di cui all'art. 2225 c.c., ai sensi del quale "Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo".
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% versata dal committente, il quale da questo punto di vista opera come sostituto di imposta. Una volta effettuato il versamento della ritenuta d'acconto il committente dovrà inviarne copia al prestatore. La ricevuta attestante il versamento deve essere conservata con cura dal prestatore stesso, in quanto nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone comunque il prestatore al riparo da qualunque responsabilità. L'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite di 5mila euro, obbligando all'iscrizione presso la Gestione separata Inps.
Il limite di 5mila euro va verificato in relazione alla
totalità dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio-31 dicembre)
a titolo di lavoro autonomo occasionale, riferito a rapporti intercorsi con lo
stesso committente.
Le disposizioni più recenti in
materia di prestazioni occasionali risalgono al 24 Ottobre 2003, data di
entrata in vigore del suddetto d.lgs. 276/2003 noto
anche come legge Biagi, con il quale il precedente
Governo ha esercitato la delega ad esso conferita dal Parlamento con la l. 30/2003 per la riforma del diritto del lavoro. Le norme che regolano concretamente la prestazione di collaborazioni occasionali sono contenute nel codice civile, segnatamente agli artt. 2222 e ss. (contratto d'opera). Annalisa PaolellaConsulente del lavoro
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