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Contratto a progetto

contratto_cocopro.jpgA distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della "Legge Biagi", è sempre più in crescita il numero dei lavoratori con contratto a progetto, mentre sono in calo le assunzioni a tempo indeterminato. Facciamo il punto sui tratti sostanziali del rapporto di lavoro a progetto dalle sue caratteristiche principali alla tutela previdenziale, dall'oggetto principale della collaborazione agli aspetti legati alla maternita' della Lap (lavoratrice a progetto), affinché tale tipo di contratto non venga utilizzato come strumento per eludere la normativa sul lavoro subordinato.


Il contratto di collaborazione a progetto

 

 

Il contratto di collaborazione a progetto è stato introdotto dal D.Lgs 10.9.2003 n. 276 (artt. 61-69). Tale D.Lgs stabilisce infatti che i rapporti di collaborazione cooordinata e continuativa (di seguito co.co.co.) devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici e programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione (art.61). I cosiddetti contratti "co.co.co" sono stati per anni un diffusissimo e ambiguo strumento di gestione delle risorse umane, reso ancora meno trasparente dall'assenza di norme che ne regolassero il funzionamento. Infatti attraverso il co.co.co. si instaurava con il collaboratore un rapporto a metà tra lavoro autonomo e lavoro subordinato che consentiva ai datori di lavoro di evitare oneri e obblighi propri del rapporto di lavoro pienamente subordinato: tra questi la tutela delle condizioni di lavoro, il compenso previsto per il lavoro straordinario e gli oneri previdenziali. Per porre fine ad una situazione ibrida e confusa è stata regolamentata la figura del collaboratore di lavoro, fino ad oggi priva di disciplina normativa, stabilendone diritti e limiti di applicazione.

Caratteristiche del contratto a progetto

Sono gli articoli compresi tra il 61 e il 69 a disciplinare il contratto di "lavoro a progetto" che deve caratterizzarsi tra l'altro per: il contenuto prevalentemente personale della prestazione, l'assenza di un vincolo di subordinazione e la determinazione di un progetto specifico (o programma di lavoro o fase di esso) stabilito dal committente.
Secondo l'art. 61 comma 1 nel lavoro a progetto l'oggetto del contratto, e in particolare la prestazione lavorativa eseguita in autonomia, deve essere sin dall'inizio specificata nelle sue caratteristiche e nelle modalità esecutive (art. 1346 c.c.). Il collaboratore infatti non mette a disposizione le proprie energie lavorative, come nel lavoro subordinato, ma un'opera o un servizio, che deve essere predeterminato dalle parti e che, essendo per definizione continuativo nel tempo, ipotizza una pianificazione del lavoro che poi verrà realizzato dal lavoratore in autonomia.

Gli elementi essenziali del contratto a progetto

Il contratto di lavoro a progetto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

  • il progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato dal committente, che consiste in un'attività ben identificabile e collegata ad un determinato risultato finale per cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione;
  • le modalità e i tempi di realizzazione del progetto, determinati autonomamente dal collaboratore senza ingerenze da parte del committente, al quale deve interessare esclusivamente la realizzazione del progetto;
  • la durata, che deve essere determinata o determinabile e prevista in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto;
  • il coordinamento: poiché il collaboratore a progetto opera all'interno del ciclo produttivo del committente, egli deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente;
  • il compenso, che deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro;
  • le misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore.
  • {mospagebreak title=Oggetto, durata e disciplina del contratto di collaborazione a progetto}

L'oggetto principale del contratto a progetto

Come si evince dunque dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003, il contratto di lavoro a progetto non può essere stipulato dall'impresa per ottenere dal collaboratore una prestazione a tempo indeterminato. In particolare, la prestazione oggetto del contratto deve essere finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio, ed esaurirsi con esso; ovvero, può contemplare una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad un'attività (e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad esempio, l'esecuzione di un appalto). Il progetto specifico o programma di lavoro rappresenta quindi l'oggetto del contratto di lavoro coordinato a progetto (cfr. art. 67, comma 1), cioè la descrizione dell'opera o del servizio richiesta al collaboratore (art. 2222 c.c.).

Secondo la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 emanata dal Ministero del lavoro, esistono attività che sembrano difficilmente inquadrabili in un rapporto di lavoro a progetto (commessa, cameriere, badante, muratore eccetera) in quanto le seguenti figure professionali non sembrano conformarsi, per le tipiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con lo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto.

La durata del contratto a progetto

Il rapporto di collaborazione si estingue alla scadenza del termine, determinato o determinabile, stabilito dalle parti (art. 62 comma 1 lett. a), o al momento della realizzazione del progetto (art. 67 comma 1), ovvero prima di tali momenti per giusta causa o per gli altri motivi indicati nel contratto (art. 67 comma 2). Tali dati normativi sono importanti al fine di configurare il lavoro a progetto come rapporto necessariamente a tempo determinato. Circa la durata "determinata o determinabile", le parti per la cessazione del rapporto possono indicare espressamente una data oppure individuare un evento al verificarsi del quale il rapporto si conclude (cosiddetto termine indiretto). Come detto, la durata della collaborazione deve essere comunque collegata al raggiungimento di un risultato ben preciso, che esaurisce il rapporto (ad esempio, lo sviluppo di un software aziendale), o comunque ad un'attività del committente destinata anch'essa ad avere termine (ad esempio, l'esecuzione di un appalto). Appare opportuno comunque sottolineare che la durata della prestazione deve essere coerente con il tempo fisiologico occorrente per raggiungere il risultato specifico risultante dall'oggetto della prestazione.


Disciplina del rapporto di lavoro a progetto

Secondo l'art. 64 del D.Lgs 276/2003, il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva e quindi può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti. Ha però un obbligo di fedeltà e riservatezza, per cui egli non può svolgere la sua attività in concorrenza con i committenti, né può diffondere notizie relative all'attività svolta dal committente e arrecarvi pregiudizio.

Il rapporto di lavoro a progetto si sospende in caso di gravidanza, malattia e infortunio, senza erogazione del compenso pattuito. Salvo diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, mentre in caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni. Oltre al periodo di aspettativa per maternità, le mamme lavoratrici a progetto non godono di tutele come l'astensione facoltativa dal lavoro o i permessi per malattia del minore.

Ai contratti di lavoro a progetto si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori quando la prestazione lavorativa del collaboratore a progetto si svolge nei luoghi di lavoro del committente.


{mospagebreak title=Cessazione, tutela previdenziale, maternità e normativa di riferimento del contratto a progetto}

Cessazione del contratto di lavoro a progetto

Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui è realizzato il progetto o il programma o fase di esso che costituisce l'oggetto della prestazione. Il recesso prima della scadenza del termine è ammesso per giusta causa e per le altre causali eventualmente stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale, con preavviso. Il recesso ingiustificato determina l'obbligo del risarcimento del danno (art. 67).


La tutela previdenziale nel contratto di collaborazione a progetto

Dal punto di vista della tutela previdenziale, i compensi erogati al collaboratore, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. C-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR) sono assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggetti a contribuzione obbligatoria da versare alla Gestione Separata dell'Inps ai fini dell'assicurazione IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti). I lavoratori a progetto sono altresì assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se ricorrono i presupposti dell'assicurazione (art. 66 D.Lgs 276/2003).  Con riferimento ai contributi dovuti alla Gestione separata Inps, essi sono posti a carico del committente per la quota di 2/3 e del collaboratore per la quota di 1/3. Il soggetto tenuto ad effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata, anche per la quota a carico del collaboratore, è il committente entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.


La tutela della maternita' nei contratto di lavoro a progetto

Le collaboratrici iscritte al fondo Inps gestione separata (in seguito alla legge n. 388/2000) hanno una tutela della maternità regolata nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti. Hanno diritto all'indennità di maternità le iscritte alla gestione separata sia per collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, sia per
attività libero- professionale, purché i soggetti non siano iscritti ad altri albi o casse previdenziali e a condizione che:   non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria; non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità; risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto. Se quando inizia il periodo indennizzabile (due mesi prima del parto) la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata ma ha maturato in precedenza almeno 3 mensilità di contribuzione, ha ugualmente diritto all' indennità di maternità. L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima della nascita del bambino). Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi.

Con l'obiettivo di contrastare il precariato, la Finanziaria 2007 ha stabilito che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell'Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto ai congedi parentali. La legge prevede che al genitore che usufruisce del congedo parentale sia riconosciuto un trattamento economico pari al 30% dello stipendio. Il decreto legislativo 23 aprile 2003 n. 115 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003) ha esteso il diritto al congedo parentale e il relativo trattamento economico e previdenziale alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

La possibilità per la donna lavoratrice a progetto di fruire dei diritti connessi alla maternita' è enormemente ridotta; è prevista la sospensione del contratto causa maternità, ma vista la breve durata degli stessi e il loro continuo rinnovo, spesso la lavoratrice è costretta a celare la maternità fin quanto possibile, per non perdere il posto.

Normativa di riferimento del contratto di lavoro a progetto

Il contratto a progetto è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) ed è stato introdotto per limitare gli ex co.co.co che venivano spesso utilizzati per nascondere dei veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Gli articoli compresi tra il 61 e il 69 sono quelli chiamati a disciplinare il contratto di "lavoro a progetto". La circolare n. 01/2004 del Ministero del lavoro, oltre a chiarire il regime transitorio, forniva le prime indicazioni sul campo di applicazione, le tutele della collaborazione e la definizione di progetto, programma di lavoro o fase di esso. La circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, emanata dal Ministero del lavoro, riconferma e rafforza esclusioni o incompatibilità di alcune figure professionali con il lavoro a progetto, mentre la Circolare n. 17/2006 del Ministero del Lavoro, con riferimento al settore dei call center, interviene ad individuare le modalità di corretto utilizzo di tale tipologia contrattuale, descrivendo in modo analitico le forme di svolgimento della prestazione lavorativa.

Annalisa Paolella

Consulente del lavoro

 

BB Roma Ludovisi

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